IL TRIBUNALE
   Ha   pronunciato   la   seguente   ordinanza   sulla  questione  di
 legittimita'  costituzionale  sollevata  dalla   difesa   all'odierna
 udienza  con riferimento agli artt. 60, 405 e 197, primo comma, lett.
 a) del codice di rito, in relazione all'art. 76  della  Costituzione,
 per  contrasto  con l'art. 2, n. 36, della legge 16 febbraio 1987, n.
 81;
    Rilevato che sussiste contrasto fra il citato punto  n.  36  della
 legge  delega,  laddove  espressamente  prevede  "l'assunzione  della
 qualita' di imputato da parte della  persona  cui  e'  attribuito  un
 reato........  nella  richiesta  di una misura di coercizione reale o
 personale", ed  i  citati  artt.  60  e  405  del  c.p.p.,  che  tale
 disposizione  normativa  non  riproducono in relazione alla posizione
 della persona sottoposta ad indagini, nei  cui  confronti  sia  stata
 richiesta misura cautelare;
    Rilevato  che l'art. 197 del c.p.p., attesa l'attuale formulazione
 normativa della qualita' di imputato, desumibile dai citati artt.  60
 e  405 del c.p.p., consente, non prevedendo espressamnte tal causa di
 incompatibilita',  l'assunzione  quale  teste  della   persona   gia'
 sottoposta  ad  indagini,  colpita  da  misura  cautelare,  e  la cui
 posizione sia stata archiviata;
    Rilevato che nel caso  anzidetto  non  puo'  essere  applicata  la
 disposizione  estensiva  di cui all'art. 61, comma secondo del codice
 di rito, atteso che tale norma fa  riferimento  all'attualita'  della
 veste  di  indagato,  che  viene  meno in seguito al provvedimento di
 archiviazione;
    Ritenuto  che  la  questione  in  parola  appare nel caso concreto
 particolarmente rilevante in considerazione del fatto che, laddove la
 legge delega fosse  stata  integralmente  rispettata  sul  punto,  la
 persona  che  si  trovasse nella anzidetta condizione processuale non
 avrebbe potuto  essere  sentita  come  teste,  bensi'  come  soggetto
 imputato di reato connesso;
    Considerato che Luigi Costanzo, della cui posizione si discute, e'
 stato  sentito  come  teste, pur essendo stato, in veste di indagato,
 sottoposto a misura cautelare,  e  cio'  in  forza  della  successiva
 archiviazione,  non  apparendo  applicabile nei suoi confronti l'art.
 197 del c.p.p.;